Rescissione del Contratto. I Consigli dell’Avvocato

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Quando si parla di rescissione del contratto si fa riferimento a un istituto che viene disciplinato dal codice civile, il cui scopo è quello di neutralizzare gli effetti di quel contratto, sempre che si concretizzi una delle circostanze indicate dal legislatore. La rescissione e la risoluzione del contratto di fornitura hanno presupposti legali e caratteristiche diverse, anche se in comune c’è il fatto che in tutti e due i casi il vincolo contrattuale viene meno. La rescissione può, piuttosto, essere paragonata a un annullamento del contratto: anzi, gli avvocati la considerano una sorta di cugina dell’annullamento.

In che cosa consiste la rescissione del contratto

“L’azione di rescissione - dice l’ Avvocato di Torino Anna Sagone , intende tutelare quello che viene definito come sinallagma genetico del contratto, e serve a difendere l’equilibrio contrattuale nelle circostanze in cui si concretizza – appunto – uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali legato a situazioni che il legislatore pensa sia opportuno tutelare. Si ha a che fare con una lesione dell’equilibrio contrattuale rilevante unicamente per le situazioni indicate dal legislatore e per la parte eccedente una specifica soglia”.

Gli articoli del codice civile che disciplinano la rescissione del contratto

Gli articoli 1447 e seguenti del codice civile disciplinano la rescissione. L’articolo 1447, nello specifico, riguarda la rescissione del contratto terminato in stato di pericolo: esso stabilisce che il contratto attraverso il quale una parte a condizioni inique ha assunto obbligazioni si può rescindere su richiesta della parte che si è obbligata se ciò è avvenuto per la necessità di salvare sé o qualcun altro dal pericolo di un danno grave (necessità che deve essere nota alla controparte). Nel pronunciare la rescissione, a seconda delle circostanze il giudice ha facoltà di attribuire un compenso equo alla controparte per l’opera che è stata prestata.

Il contratto stipulato in stato di pericolo

Si fa riferimento, nella casistica a cui abbiamo appena fatto cenno, a un contratto che è stato concluso in stato di pericolo. La norma, a livello di concretezza operativa, consente alla parte che per contratto ha assunto un’obbligazione di richiedere la rescissione per via giudiziale in presenza di condizioni non eque del contratto, a condizione che tale iniquità sia causata dall’esigenza di salvare una persona dal pericolo di un danno grave.

La rescissione del contratto per lesione

Il codice civile, poi, parla anche della rescissione per lesione, un concetto che non si può applicare ai contratti aleatori: vale a dire i contratti che sono esposti a un tasso di rischio elevato per loro natura. La lesione, affinché possa essere valutata come rilevante dal punto di vista giuridico in relazione alla legittimazione all’azione, deve essere attuale: vuol dire che deve durare fino a quando viene proposta la domanda. Inoltre, essa deve superare la metà del valore che al tempo del contratto aveva la prestazione promessa o eseguita dalla parte danneggiata. Il contraente contro cui la rescissione del contratto viene richiesta ha la possibilità di prevenirla offrendo una variazione del contratto, a condizione che essa basti a riportarlo in una condizione di equità.

Il contratto di divisione

L’azione di rescissione presuppone delle regole speciali quando si ha a che fare con un contratto di divisione. È l’articolo 763 del codice civile che disciplina la rescissione in questo caso; esso prevede che sia possibile rescindere la divisione nel momento in cui qualcuno dei coeredi dimostra di aver patito una lesione oltre il quarto. È possibile applicare la norma sia alla divisione ereditaria che a quella ordinaria. Essa indica il limite diverso sotto cui l’azione di rescissione non è consentita. In tale circostanza può essere attivata l’azione di rescissione tutte le volte che il condividente si vede assegnati a sé diritti o beni per un importo non superiore ai tre quarti della propria quota.

La giurisprudenza e la rescissione del contratto

Per una rescissione per lesione si è in presenza di approfittamento nel caso in cui l’acquirente sia consapevole dello stato di bisogno di chi vende e abbia coscienza dell’iniquità delle prestazioni, acconsentendo nonostante ciò al contratto: in questo modo, infatti, si manifesta il volere di approfittare della circostanza. A stabilirlo è la sentenza 140/2007 della Cassazione Civile. La sentenza 3646/2009, invece, stabilisce che perché si possa attuare una rescissione per lesione sia necessaria la presenza di uno stato di bisogno, vale a dire una condizione di difficoltà economica che influisce sulla libertà di contrarre. In base alla sentenza 18040/2011, invece, la rescissione del contratto per lesione necessita sia della sproporzione che dello stato di bisogno del contraente che viene danneggiato, sempre che l’altro contraente se ne approfitti.

Una natura giuridica dubbia

Come viene fatto notare da molti avvocati, la rescissione è un istituto problematico sotto parecchi punti di vista: per esempio per la sua natura giuridica ambigua, che si colloca a metà strada fra l’impugnabilità e l’invalidità; inoltre, per molti il legislatore si è dimostrato incoerente e ci sono dubbi anche a proposito dei profili applicativi. Insomma, sarebbe davvero opportuno fare chiarezza.