Soggetti beneficiari e tipologia di acquisti del Bonus mobili ed elettrodomestici 2021
Il bonus mobili 2021 può essere richiesto da chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia ammessi al relativo sconto fiscale. L’incentivo si inserisce all’interno di un piano più ampio di agevolazioni introdotte per le ristrutturazioni delle unità abitative, che si completano con l’acquisto di nuovi arredi ed elettrodomestici destinati all’immobile oggetto dei lavori.
Il bonus consiste nella detrazione IRPEF del 50% riconosciuta ai contribuenti per far fronte alle spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici destinati ad immobili sottoposti a lavori di ristrutturazione edilizia avviati a partire dal 1° gennaio 2020. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve quindi essere precedente a quella dell’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici oggetto della detrazione: senza un cantiere già aperto, il bonus non può essere richiesto.
Potranno di conseguenza richiedere la detrazione esclusivamente i contribuenti che cambiano arredi o elettrodomestici di immobili ristrutturati. La Legge di Bilancio, all’art. 1 commi 58-60, conferma il beneficio della detrazione del 50% per l’acquisto di arredi o elettrodomestici in immobili oggetto di ristrutturazioni dal 1° gennaio 2020.
La detrazione continua ad essere accordata per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni), scelta che aiuta anche a risparmiare in bolletta grazie ai minori consumi. Viene richiesta nella dichiarazione dei redditi, deve essere ripartita tra gli aventi diritto e viene riconosciuta in dieci quote annuali di pari importo. L’ammontare è quantificato su una spesa complessiva non superiore a 16.000 euro (per il 2019 il tetto era di 10.000 euro).
Chi può beneficiare dell’agevolazione
Il bonus spetta ai soggetti IRPEF che hanno avviato un intervento di recupero del patrimonio edilizio sull’immobile destinato ad accogliere i nuovi arredi. Rientrano nell’agevolazione:
- i proprietari o i nudi proprietari dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- i titolari di un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- gli inquilini e i comodatari che sostengono direttamente le spese dei lavori;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono le spese.
Il legame con i lavori di ristrutturazione è il vero cardine dell’agevolazione: il bonus mobili non è autonomo, ma rappresenta un’estensione del bonus ristrutturazioni. Senza un intervento edilizio ammesso a detrazione, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non dà diritto ad alcuno sconto fiscale.
Tipologie di lavori che abilitano il bonus
Non tutti gli interventi edilizi consentono di accedere al bonus mobili: l’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere collegato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesso a detrazione. Rientrano tra i lavori che abilitano il bonus:
- manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali, come il rifacimento di bagni o cucine;
- restauro e risanamento conservativo, con interventi volti a conservare l’organismo edilizio;
- ristrutturazione edilizia vera e propria, con modifica della distribuzione interna o degli elementi strutturali;
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione sulle parti comuni di edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Non sono invece sufficienti, per accedere al bonus mobili, i semplici interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari: in tal caso l’acquisto di arredi resta a carico del contribuente senza alcuna detrazione.
Bonus mobili ed elettrodomestici 2021: elenco spese detraibili al 50%
Il valore massimo della spesa per il quale saranno riconosciute le agevolazioni fiscali ammonta per quest’anno a 16.000 euro. Su tale somma si potrà pretendere la detrazione IRPEF del 50%, per un risparmio fiscale massimo teorico di 8.000 euro, ripartito nei dieci anni successivi all’acquisto.
L’elenco degli acquisti ammessi è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito, a titolo informativo, sono riportati alcuni esempi delle categorie di beni ammesse al beneficio:
- mobili ed arredi come complementi per la camera da letto (letti, armadi e materassi), ma anche apparecchi di illuminazione;
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) come frigoriferi, stufe elettriche, congelatori;
- apparecchi elettrici per il condizionamento e il riscaldamento degli ambienti, comprese pompe di calore e climatizzatori fissi;
- grandi elettrodomestici da lavaggio come lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, purché rispettino la classe energetica minima richiesta.
Esempi di calcolo della detrazione
Per rendere più concreto il meccanismo di calcolo, è utile osservare qualche esempio pratico:
- acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per 5.000€: la detrazione complessiva è di 2.500€, pari a 250€ all’anno per dieci anni;
- acquisto di arredi e frigorifero di classe A+ per 10.000€: la detrazione complessiva è di 5.000€, pari a 500€ all’anno per dieci anni;
- acquisto di cucina componibile, lavastoviglie e forno A per 16.000€: si raggiunge il tetto massimo, con 8.000€ di detrazione totale e 800€ all’anno;
- spesa sostenuta di 20.000€: la detrazione resta limitata al tetto di 16.000€, quindi il massimo recuperabile è comunque 8.000€.
La detrazione non può mai superare l’imposta IRPEF lorda dovuta dal contribuente nell’anno di riferimento: se la quota annuale di 500€ o 800€ è superiore all’imposta versata, la parte eccedente non può essere recuperata né trasferita agli anni successivi.
Classe energetica e spese accessorie ammesse
Per gli elettrodomestici, la classe energetica non è un dettaglio marginale ma un requisito sostanziale dell’agevolazione. La normativa richiede in particolare:
- classe energetica minima A+ per frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, con incidenza diretta sul costo del kWh in bolletta;
- classe energetica minima A per i forni elettrici ad incasso o da appoggio;
- per gli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento, rispetto dei requisiti minimi richiesti dalle etichette energetiche in vigore;
- per gli elettrodomestici per i quali l’etichetta non è ancora prevista, ammissibilità alla detrazione senza vincolo di classe.
Nel tetto di 16.000 euro rientrano inoltre le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento ammesse dalla normativa.
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Detrazione fiscale in 10 anni mediante 10 rate di pari importo per il bonus mobili
Il bonus mobili 2021 può essere richiesto per un importo massimo di 16.000 euro di spesa e l’agevolazione consiste in una detrazione del 50 per cento del costo sostenuto, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo tra gli aventi diritto. Questo significa che il risparmio non è immediato: il contribuente recupera ogni anno un decimo della detrazione maturata, in sede di dichiarazione dei redditi.
Per beneficiarne bisogna inserire le spese sostenute all’interno della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche) e, a quel punto, la detrazione verrà riconosciuta nella forma di rimborso fiscale IRPEF. L’indicazione degli importi nella dichiarazione dei redditi costituisce condizione necessaria ma non sufficiente: è soltanto uno degli adempimenti richiesti.
Sarà infatti necessario aver cura di eseguire i pagamenti esclusivamente nelle modalità previste dalla normativa e, per gli elettrodomestici, trasmettere la comunicazione ENEA entro i termini stabiliti. La mancanza anche di uno solo di questi requisiti può comportare la perdita dell’agevolazione in caso di controllo.
Bonus mobili ed elettrodomestici 2021: modalità di pagamento
Le modalità di pagamento ammesse sono quelle indicate dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, per poter beneficiare della detrazione è necessario utilizzare uno dei seguenti strumenti:
- bonifico bancario o postale, preferibilmente il cosiddetto “bonifico parlante” soggetto a ritenuta;
- carta di debito (bancomat) intestata al contribuente che intende fruire della detrazione;
- carta di credito, anche in caso di pagamento rateale concordato con l’emittente.
La detrazione non è ammessa invece per gli acquisti pagati con assegni, contanti e altri mezzi di pagamento, anche se tracciabili in altro modo: per la normativa vigente, solo gli strumenti elencati consentono di dimostrare con certezza la data e l’importo del pagamento.
Se il pagamento è disposto tramite bonifico bancario o postale, si deve utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto dalle Poste S.p.a. e dalle banche per le spese di ristrutturazione edilizia. Questo tipo di bonifico, detto comunemente “bonifico parlante”, richiede di indicare la causale del versamento con riferimento alla norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Le stesse modalità di pagamento devono essere utilizzate anche per le spese di trasporto e di montaggio dei beni: non è sufficiente che il bene principale sia pagato con carta o bonifico se le spese accessorie vengono saldate in contanti.
Nel caso in cui si proceda al pagamento tramite carte di credito o carte di debito, la data di pagamento rilevante è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, quella riportata nella ricevuta di transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Questa precisazione è importante per l’imputazione della spesa all’anno fiscale corretto.
Errori da evitare nei pagamenti
Alcuni errori nelle modalità di pagamento possono compromettere in modo definitivo il diritto alla detrazione. I più frequenti, segnalati anche dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:
- pagamento in contanti, anche solo per una parte del prezzo o per le spese di consegna;
- utilizzo di una carta intestata ad una persona diversa da quella che porterà la detrazione in dichiarazione;
- bonifico ordinario privo di causale e di codice fiscale, non riconducibile ad una spesa agevolata;
- finanziamenti ottenuti tramite società finanziarie che non emettono bonifico parlante a proprio nome;
- fatture intestate a soggetti diversi da chi ha materialmente sostenuto la spesa.
In caso di dubbio, è sempre opportuno chiedere al venditore di emettere una fattura dettagliata con la descrizione precisa dei beni acquistati e pagare con bonifico parlante o con carta intestata al beneficiario della detrazione, così da avere una prova documentale inattaccabile.
Documenti e l’invio della comunicazione ENEA per richiedere il Bonus mobili ed elettrodomestici
Per richiedere il bonus, il cittadino deve conservare la documentazione relativa all’acquisto e al pagamento per tutto il periodo in cui la detrazione viene portata in dichiarazione, oltre agli anni successivi utili ai controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, vanno conservati:
- la ricevuta del bonifico bancario o postale utilizzato per il pagamento;
- la ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti effettuati con carta di credito o di debito;
- la documentazione di addebito sul conto corrente riferita alle spese sostenute;
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Condizione necessaria al riconoscimento del beneficio è inoltre l’invio della comunicazione all’ENEA per gli elettrodomestici agevolati, tramite il portale dedicato alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica. La comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo degli impianti. Si tratta di un’agevolazione distinta rispetto all’agevolazione IVA e accise sull’energia elettrica, ma che può sommarsi a essa per abbattere il costo complessivo della casa.
È utile tener presente che la detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che ne usufruisce, ossia colui che ha effettivamente sostenuto la spesa e il cui codice fiscale risulta sulla fattura e sul bonifico parlante.