Cos'è l'IVA e l'accisa energia elettrica?
All'interno di un contratto di fornitura di energia elettrica possono essere presenti due tipologie di tassazione: l'accisa e l'IVA. Si tratta di imposte indirette che il cliente finale paga insieme alla materia energia, ai costi di trasporto e di dispacciamento e agli oneri di sistema. Comprendere la differenza tra queste due voci è il primo passo per capire se, in base alla propria attività o alla propria situazione, si possa beneficiare di una delle agevolazioni previste dalla normativa italiana.
L'accisa energia elettrica cos'è?
L'accisa rappresenta l'imposta erariale sul consumo. Questa imposta viene applicata in base alla quantità di energia consumata durante il periodo di fornitura. È una tassa che risulta essere collegata al consumo misurato in kWh. Il valore di tale imposta è legato alla tipologia di cliente della fornitura, per questo esistono un'accisa civile, per l'utente semplice, o industriale, legata ad un'attività aziendale.
Nel dettaglio, per le utenze domestiche l'accisa è pari a 0,0227 €/kWh sui consumi eccedenti la soglia di esenzione prevista per le prime abitazioni con potenza impegnata fino a 3 kW; per le utenze non domestiche gli importi sono articolati in scaglioni di consumo mensile e possono variare in funzione della destinazione d'uso. L'accisa è versata direttamente all'Erario dal fornitore, che la addebita in bolletta al cliente finale.
Cos'è l'IVA energia elettrica?
L'IVA rappresenta, invece, l'imposta sul valore aggiunto. Vuol dire che il valore totale del servizio determina la cifra su cui deve essere applicata l'imposta. In maniera simmetrica a quella dell'accisa i valori dell'IVA variano a seconda di se stiamo avendo a che fare con un cliente domestico o aziendale. Entrambe le voci possono presentare delle procedure di rimborso accise energia elettrica o esenzione IVA energia elettrica in determinati casi particolari previsti dalla legge.
L'aliquota ordinaria dell'IVA sull'energia elettrica è del 22% e si applica alla generalità delle utenze non domestiche. Sulle forniture per uso domestico è invece prevista l'aliquota ridotta del 10%, calcolata sull'intero importo della bolletta (materia energia, trasporto, oneri di sistema e accisa). La stessa aliquota del 10% si estende ad alcune categorie di utenze non domestiche espressamente individuate dalla legge, come vedremo nei paragrafi successivi.
Riduzione IVA energia elettrica: come ottenerla?
Come detto in precedenza l'IVA presenta dei differenti valori a seconda di che ci troviamo ad avere a che fare con un utente domestico o aziendale. L'IVA aziendale ha delle agevolazioni che consentono alle varie società di evitare o ridurre il pagamento di questa tassa, nel caso in cui si presentino delle determinate caratteristiche.
Se queste condizioni si determinano, allora alle aziende spetterà una riduzione dell'IVA energia elettrica al valore del 10%.
I soggetti che hanno diritto alla riduzione IVA energia elettrica sono:
- tutte le imprese estrattive e manifatturiere, incluse le imprese editoriali o simili;
- le imprese agricole, appartenenti al settore agricolo e definite come tali dalla legislatura;
- i soggetti che utilizzano la fornitura di energia elettrica per un uso cosiddetto domestico (scuole, case di riposo, conventi, caserme, ecc.);
- gli utenti che usano l'energia per alimentare impianti di irrigazione e di scolo delle acque (consorzi).
Per ottenere l'aliquota ridotta al 10% è necessario presentare al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si attesta la categoria di appartenenza e la destinazione d'uso dell'energia. Nel caso di utilizzo promiscuo dei locali (parte abitativa e parte commerciale, oppure parte produttiva e parte amministrativa), l'Agenzia delle Entrate con diverse circolari ha chiarito che è possibile applicare l'aliquota ridotta soltanto se l'uso agevolato risulta prevalente; diversamente è necessaria una contabilizzazione separata mediante contatori dedicati.
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Esenzione IVA bollette energia elettrica: per chi è valida?
In precedenza abbiamo illustrato i soggetti che sono meritevoli di una riduzione dell'IVA. Esistono, invece, delle categorie, per le quali, è prevista un'esenzione totale del pagamento di questa imposta.
I soggetti per i quali è prevista l'esenzione IVA bollette energia elettrica sono:
- gli operatori economici che ogni anno effettuano delle operazioni che sono superiori al 10% del volume d'affari dell'anno precedente, definiti come esportatori abituali;
- le sedi diplomatiche e i consolati, compresi i rappresentanti di queste figure pubbliche;
- le organizzazioni internazionali riconosciute;
- tutte le forze armate appartenenti a qualunque Stato che aderisce al patto della NATO;
- lo Stato di Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Gli esportatori abituali, in particolare, possono utilizzare il cosiddetto plafond IVA: una volta verificato il superamento della soglia del 10% del volume d'affari, inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento e trasmettono al fornitore il protocollo di ricezione. Da quel momento le bollette possono essere emesse senza applicazione dell'IVA, nei limiti dell'importo dichiarato. La gestione corretta del plafond è essenziale: lo sforamento comporta sanzioni e il recupero dell'imposta non versata.
Esclusione accisa energia elettrica: quali sono i soggetti?
Questa fattispecie identifica tutti quei soggetti che hanno un'esclusione accisa energia elettrica. Questo vuol dire che non è proprio previsto, nel loro caso, il pagamento dell'imposta.
I profili di utenti che sono esclusi dal pagamento dell'accisa energia elettrica sono:
- le aziende che usufruiscono della fornitura di energia elettrica per processi legati alla riduzione chimica, elettroliti e metallurgici;
- le società che sono impegnate in processi elettrolitici mineralogici e per i quali hanno bisogno di energia elettrica;
- le aziende che realizzano prodotti nel cui costo l'energia elettrica incide con una quota superiore al 50%.
La differenza tra esclusione ed esenzione è sottile ma rilevante dal punto di vista fiscale: nel caso dell'esclusione il presupposto impositivo non si verifica affatto, mentre nell'esenzione l'imposta sarebbe dovuta ma il legislatore ha previsto una specifica agevolazione. Per ottenere il riconoscimento dell'esclusione occorre presentare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente la documentazione che certifica la destinazione d'uso dell'energia, oltre a una denuncia di officina elettrica quando richiesta dalla normativa.
Esenzione accisa energia elettrica: come ottenerla?
In questa sezione sono previste le aziende per le quali è previsto il pagamento dell'imposta, ma che non devono pagarla in quanto hanno la possibilità di avere questa agevolazione.
I soggetti per i quali è prevista l'esenzione accisa energia elettrica sono:
- le imprese che si dedicano alla produzione di energia elettrica;
- le aziende che usano l'energia elettrica per il corretto funzionamento delle linee ferroviarie per merci e passeggeri;
- le aziende che utilizzano l'energia elettrica per le linee di trasporto urbano e interurbano;
- gli opifici industriali che hanno un consumo di energia elettrica superiore a 1.200.000 kWh al mese.
Per le utenze domestiche residenti, inoltre, resta confermata l'esenzione dal pagamento dell'accisa per i primi 150 kWh consumati ogni mese nelle abitazioni con potenza impegnata fino a 3 kW, una misura di natura sociale introdotta per tutelare le famiglie dai rincari energetici. Il beneficio viene riconosciuto in automatico in bolletta, senza necessità di alcuna richiesta, purché la fornitura risulti intestata al residente anagrafico dell'immobile.
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Moduli esenzione IVA e accisa energia elettrica
Per richiedere queste agevolazioni o dati vi invitiamo a prendere contatto direttamente con il vostro fornitore di energia elettrica, che vi fornirà tutta la modulistica per l'esenzione dal pagamento di accisa e IVA energia elettrica. Ogni operatore mette a disposizione moduli dedicati, in genere scaricabili dall'area clienti del sito ufficiale, che devono essere compilati, firmati e restituiti insieme a una copia del documento d'identità del legale rappresentante e, ove richiesto, alla visura camerale.
È importante ricordare che la dichiarazione va rinnovata ogni volta che mutano le condizioni dichiarate (cambio di destinazione d'uso, variazione del plafond IVA, modifica della ragione sociale) e che il fornitore è tenuto a conservare la documentazione a supporto dell'aliquota agevolata applicata. In caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la mancanza di documentazione corretta può portare al recupero dell'imposta non versata, oltre alle sanzioni previste dalla legge.
Cliccando sul vostro fornitore potete avere accesso a tutti i numeri di contatto:
Ricordiamo infine che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) vigila sulla trasparenza delle bollette e obbliga i venditori a riportare con chiarezza le voci relative a imposte e accise: è quindi sempre possibile verificare nel riepilogo della fattura l'aliquota IVA applicata e l'importo delle accise addebitate, confrontandolo con la propria situazione e richiedendo al fornitore l'applicazione dell'agevolazione spettante in caso di difformità.