Cos’è il Corrispettivo CMOR
Il corrispettivo CMOR è una somma di denaro, ossia un indennizzo, che va pagata al fornitore di luce e gas. Rappresenta l’importo addebitato dai nuovi fornitori di energia quando i clienti hanno debiti non pagati con i fornitori precedenti in seguito a un cambio di operatore. In altre parole, il CMOR permette al vecchio fornitore di recuperare, per il tramite del nuovo venditore, le fatture insolute relative al periodo in cui il contratto era ancora attivo.
L’acronimo CMOR sta per Corrispettivo di Morosità: si tratta dunque di uno strumento di tutela economica previsto dalla regolazione del settore elettrico e del gas, che garantisce al venditore uscente la possibilità di ottenere il pagamento del credito anche quando il cliente ha già cambiato fornitore attraverso una procedura di switching.
Base Normativa
Il corrispettivo CMOR è stato introdotto dall’AEEG (oggi ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la Delibera ARG/elt 191/09, poi integrata nella Deliberazione 219/10 del 30 novembre 2010. L’obiettivo dichiarato della disciplina è quello di «evitare il turismo energetico, ossia il continuo cambio di gestore da parte di clienti morosi», impedendo che la semplice operazione di switching possa essere utilizzata per sottrarsi al pagamento dei debiti.
Negli anni successivi, la disciplina è stata rivista dall’Autorità con la Delibera 593/2017/R/com e successivamente aggiornata dalla Delibera 50/2018/R/com, che hanno definito procedure più puntuali per la gestione della morosità e per l’applicazione del corrispettivo, anche alla luce dell’evoluzione del mercato libero dell’energia.
Meccanismo Operativo
Il CMOR viene calcolato sul credito vantato dal fornitore precedente relativamente agli ultimi due mesi di servizio, con un addebito minimo pari a 10€ e un periodo entro il quale il vecchio venditore può inoltrare la richiesta: tra i 6 e i 12 mesi successivi allo switching. La somma viene materialmente addebitata nella bolletta del nuovo fornitore, che la riversa al fornitore uscente dopo la compensazione presso l’Acquirente Unico.
Scopo e Funzionamento
Il CMOR consente al vecchio fornitore di tutelarsi, poiché con il cambio di operatore perde la possibilità di sospendere la fornitura per morosità. In sostanza, il nuovo fornitore riscuote il debito del cliente verso il precedente gestore: agisce quindi come intermediario, limitando per il venditore uscente il rischio di insolvenza e contribuendo a stabilizzare il sistema di pagamento del mercato retail dell’energia elettrica.
Il corrispettivo rappresenta quindi un meccanismo di solidarietà tra venditori, pensato per scoraggiare comportamenti opportunistici e garantire che chi non salda le bollette non possa, con un semplice cambio di contratto, cancellare il proprio debito pregresso.
Attori Coinvolti
Nel processo di applicazione del corrispettivo CMOR intervengono tre soggetti distinti, ciascuno con un ruolo specifico:
- Trader Uscente: il fornitore precedente, titolare del credito non pagato e destinatario finale dell’importo recuperato;
- Trader Entrante: il nuovo fornitore, che addebita il CMOR in bolletta e lo riversa al venditore uscente;
- Acquirente Unico: l’entità di approvvigionamento energetico, che gestisce la verifica delle richieste e la compensazione tra venditori.
L’intervento dell’Acquirente Unico è fondamentale perché garantisce la neutralità dell’intero processo e permette di verificare la correttezza formale della richiesta di CMOR prima che questa venga addebitata al cliente finale.
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Condizioni di Applicazione
Per richiedere il CMOR, il fornitore uscente deve rispettare una serie di requisiti specifici, pensati per evitare addebiti impropri o pretestuosi nei confronti dei clienti finali:
- La richiesta deve essere effettuata tra 6 e 12 mesi dal cambio gestore;
- L’importo minimo del corrispettivo deve essere di almeno 10€;
- Il debito deve riguardare clienti in bassa tensione;
- Deve essere stata regolarmente consegnata la dichiarazione di morosità al cliente.
Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, la richiesta di CMOR non è valida e il consumatore ha il diritto di contestarne l’addebito, anche in via preventiva, rivolgendosi al nuovo fornitore e agli organismi di tutela.
Verifiche da fare prima di pagare
Prima di versare l’importo indicato in bolletta, è sempre utile controllare alcuni elementi:
- Confrontare la data di switching con quella della richiesta di CMOR, verificando che rientri nella finestra di 6-12 mesi;
- Recuperare le ricevute di pagamento delle ultime bollette del vecchio fornitore, per accertarsi che il debito sia reale;
- Verificare di aver ricevuto la comunicazione di costituzione in mora dal venditore uscente, con le modalità previste dalla normativa;
- Controllare che il CMOR sia indicato in bolletta in modo chiaro, come voce separata, e non inglobato in altre componenti.
Come fare Reclamo
I clienti possono presentare contestazioni allo Sportello per il Consumatore oppure inviare un reclamo scritto al fornitore precedente, documentando tutti i pagamenti già effettuati. Il fornitore è tenuto a rispondere entro 40 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
Qualora la risposta non arrivi nei termini, oppure non sia ritenuta soddisfacente, è possibile rivolgersi all’Arbitro per l’Energia, organismo di conciliazione operante presso Acquirente Unico, per tentare una risoluzione extragiudiziale della controversia. In alternativa, il consumatore può rivolgersi alle associazioni dei consumatori o, in ultima istanza, al giudice ordinario.
Contatti dello Sportello per il Consumatore
- Numero Verde: 800.166.654;
- E-mail istituzionale dedicata ai reclami sul CMOR.
Cosa indicare nel reclamo
Per aumentare le probabilità di un esito positivo, il reclamo scritto dovrebbe contenere elementi chiari e verificabili. È consigliabile includere:
- I dati anagrafici del titolare del contratto e il codice POD dell’utenza;
- Il riferimento alla bolletta in cui è stato addebitato il CMOR;
- La data dello switching e il nome del fornitore uscente;
- Le copie delle ricevute di pagamento o degli estratti conto che dimostrino l’avvenuto saldo;
- Una richiesta esplicita di storno dell’importo e di eventuale rimborso, con indicazione del termine di 40 giorni per la risposta.
Conservare copia del reclamo inviato, con ricevuta di raccomandata o PEC, è sempre consigliato: in caso di ulteriore contenzioso davanti all’Arbitro per l’Energia o al giudice, la documentazione sarà essenziale a supporto della propria posizione.